Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE BASKET COACH
ARTICOLO 1 - Costituzione E’ costituita la Associazione Basketcoach.net
ARTICOLO 2 - Sede L'Associazione ha sede in Perugia Via E.Fermi 5 - Perugia (PG) - ITALIA
ARTICOLO 3 - Scopi L'Associazione non ha scopo di lucro, non puo’ distribuire utili, e’ aconfessionale e apolitica ed e’ volta all’esclusivo perseguimento di finalita’ sociali.
La Associazione si prefigge la promozione della pallacanestro quale cultura , spettacolo e gioco a favore delle associazioni sportive senza fine di lucro e a tutte le persone che educano i ragazzi allo sport, e li avviano alla conoscenza della cultura sportiva applicata.
L'Associazione potra’ perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attivita’ ideate, realizzate e gestite da altri enti.
L'Associazione potra’ organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.
L'associazione , nel perseguimento del proprio scopo, potra’ avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune escluse quelle comunque delle attivita’ che comportino l’assunzione della qualifica di ente commerciale.
ARTICOLO 4 - Attivita’ strumentali, accessorie e connesse 1. L'Associazione, potra’, tra l’altro, stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati da qualunque natura per la piu’ libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attivita’ connesse con gli scopi indicati ne precedente art. 3 del presente Statuto.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la associazione, in via strumentale ed accessoria, potra’ : - svolgere ogni altra attivita’ strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita’ istituzionali; - promuovere ed organizzare convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, il mondo dello sport, dello spettacolo, il sistema educativo e formativo; - svolgere attivita’ di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative; - affittare ed assumere il possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili, impianti ed attrezzature nonche’ materiali necessari per l’espletamento della propria attivita’ ; - stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 3 ed ai punti precedenti; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ; - svolgere qualsiasi altra attivita’ strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
ARTICOLO 5 - Patrimonio Il Patrimonio della associazione e’ composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilita’ impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori; - da beni mobili che pervengono o perverranno alla associazione con destinazione espressa al patrimonio , compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio ; - dalla parte di rendite non utilizzabili che, con deliberazione del direttivo, puo’ essere destinata ad incrementare il patrimonio;
ARTICOLO 6 - Fondo di gestione 1. Il fondo di gestione delle Associazioni e costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita’ della associazione medesima non destinati al patrimonio direttivo; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio; - dalle quote e dai contributi, concessi in qualsiasi forma, dagli associati oltre che dalle rendite, ricavi ed altre forme di sostegno o finanziamento dirette ed indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la associazione.
2. Le rendite e le risorse della associazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ARTICOLO 7 - Esercizio Finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno:
2. Il direttivo approva, entro il 30 aprile il consuntivo dell’anno decorso;
3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per potenziamento delle attivita’ dell’associazione o per l’acquisto di beni strumentali, per l’incremento o il miglioramento della sua attivita’;
4. Durante la vita della associazione e’ vietata la distribuzione, anche indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche’ di fondi e riserve.
5. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attivita’ istituzionali o di quelle ad esse connesse.
ARTICOLO 8 - Membri della Associazione I membri della Associazione si dividono in: Fondatori; Ordinari; Benemeriti.
ARTICOLO 9 - Fondatori Sono soci Fondatori i soci che hanno costituito l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
ARTICOLO 10 - Ordinari Sono associati ordinari coloro che sottoscrivono lo statuto della associazione, all’atto della accettazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro domanda di iscrizione .Essi provvedono a versare la quota di adesione indicata nell’Atto di Costituzione, destinata al Fondo di dotazione e non sono tenuti ad ulteriore versamenti di quote in favore della associazione successivamente alla sua costituzione, a meno di delibera unanime della assemblea degli associati.
ARTICOLO 11 - Esclusione e recesso 1. Il Direttivo decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Benemeriti e degli Ordinari, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; -condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altre componenti delle associazione; -comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo per i seguenti motivi: -estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -apertura di procedure di liquidazione; -fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. Gli associati Ordinari e i Benemeriti, possono in ogni momento, recedere dalla Associazione fermo restando il dovere delle eventuali obbligazioni assunte.
ARTICOLO 12 - Organi della associazione Sono organi della associazione: - Il Presidente dell’associazione - Il Direttivo - L’Assemblea degli associati.
ARTICOLO 13 - Presidente della associazione 1. Il Presidente della associazione e’ nominato dalla Assemblea degli associati e puo’ restare in carica 1 anno ed e’ rieleggibile.
2. Egli e’ anche presidente del direttivo:
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione difronte ai terzi, agisce e resiste a qualsiasi autorita’ amministrativa e/o giurisdizionale, nominando avvocati;
4. Il Presidente fissa annualmente le direttive dell’attivita’ dell’associazione e ne sorveglia il buon andamento, cura l’osservanza dello statuto e l’esecuzione delle delibere del direttivo e dell’assemblea;
5. Il vice presidente dell’associazione e’ ugualmente nominato dall’assemblea, svolge attivita’ vicaria del presidente. Pertanto, in caso di impedimento del Presidente a svolgere le attivita’ attribuitegli dal presente statuto, quest’ultimo potra’ conferire incarico al vice presidente di sostituirlo, con i medesimi poteri. La sua carica ha la stessa durata di quella del Presidente.
ARTICOLO 14 - Direttivo 1. Il direttivo e’ composto di un numero variabile da tre a undici membri, tra cui almeno due soci fondatori, compreso il presidente dell’associazione, che e’ anche presidente del direttivo;
2. I membri del direttivo sono nominati dall’assemblea;
3. I membri del direttivo restano in carica 1 anno e possono essere rieletti;
4. Il membro del direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, puo’ essere dichiarato decaduto dal direttivo stesso. In tal caso, l’assemblea nominera’ un nuovo membro nella prima adunanza successiva che sara’ tenuta;
5. Il direttivo determina, in conformita’ agli scopi statutari, gli obbiettivi ed i programmi della associazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
6. Il direttivo, in particolare, provvede a: - stabilire le linee generali dell’attivita’ della associazione ed i relativi obbiettivi dei programmi; - attribuire la qualita’ di Socio Benemerito; - nominare il Tesoriere delle associazioni in seno al direttivo; - costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operative e gestionali, con facolta’ di delegare ad essi particolari funzioni ed attivita’; - determinare le modalita’ di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti dalle associazione nei casi espressamente disciplinati dal presente statuto o nei casi dubbi; - proporre lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio; - fissare i criteri e le modalita’ per l’adesione di terzi alla associazione, fra gli altri, l’indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Benemeriti, a cui il Consiglio Direttivo dovra’ attenersi per la nomina dei nuovi Soci; - delibera in merito all’esclusione dei Soci in base a quanto stabilito all’art.11 del presente Statuto; - deliberare in merito allo scioglimento della associazione ed in merito alla devoluzione dell’eventuale Patrimonio residuo.
ARTICOLO 15 - Convocazione e quorum 1. Il Direttivo e’ convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purche’ con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’udienza; in caso di necessita’ o urgenza, la comunicazione puo’ avvenire un giorno prima della data fissata;
2. Per la validita’ delle sedute del Direttivo e’ necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti;
3. Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto, che devono essere prese dall’assemblea degli associati con la maggioranza dei e’ dei componenti. Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varra’ doppio.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
5. Delle riunioni del Direttivo e’ redatto apposito verbale;
6. Il Direttivo all’amministrazione ed alla gestione dell’associazione nominando al suo interno un Tesoriere, con criteri di economicita’, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani e dei progetti approvati dall’assemblea.
ARTICOLO 16 - Convocazione assemblea soci L'assemblea e’ composta da tutti gli aderenti all’associazione, cosi’ come risultante dal libro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo. Essa: - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; - delibera sulle modifiche al presente Statuto; - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea e’ convocata, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, mediante avviso che deve contenere, oltre il giorno e l’ora della riunione, anche la sede e l’ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 (trenta) aprile.
L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne presenti la necessita’ o su richiesta di almeno un quarto dei soci; in quest’ultima ipotesi i richiedenti devono formulare l’ordine del giorno ed il Consiglio deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.
L’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con le stesse modalita’ dell’assemblea ordinaria.
Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la maggioranza (meta’ piu’ uno) dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Hanno diritto al voto i soci in regola con i contributi annuali.
Ogni socio puo’ farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta; essa dovra’ essere presentata per il visto alla Presidenza dell’assemblea, prima dell’inizio della riunione. Ogni socio non puo’ ricevere piu’ di due deleghe.
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere piu’ anziano. Il Segretario dell’assemblea e’ nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e ad esso spetta la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 17 - Scioglimento In caso di estinzione dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio verra’ devoluto al altra associazione o ente avente le stesse finalita’.
ARTICOLO 18 - Rinvio normativo Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni.
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